In Italia, la questione del porto di coltelli per autodifesa è un argomento complesso e regolamentato da diverse leggi e interpretazioni giurisprudenziali. Questo articolo mira a fornire una panoramica completa sulla legalità del porto di coltelli per autodifesa in Italia, analizzando le normative di riferimento, le sentenze della Cassazione e le diverse tipologie di coltelli, offrendo una guida chiara e aggiornata su cosa è consentito e cosa è vietato.
Quadro Normativo di Riferimento
La materia è disciplinata da diverse fonti normative, tra cui:
- Artt. 585, 697, 699, 704 c.p.: Articoli del Codice Penale che trattano reati relativi alle armi e agli strumenti atti a offendere.
- Art. 42 TULPS e artt. 45 e 80 Reg. TULPS: Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento, che definiscono le autorizzazioni e le licenze necessarie per il porto d'armi.
- Art. 4 L. 18 aprile 1975 n. 110: Legge che disciplina il controllo delle armi, munizioni ed esplosivi.
- Art. 13 L. 11 febbraio 1992 n. 157: Legge relativa alla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
Definizione di Coltello e Distinzione da Pugnale
Un coltello è un utensile creato dall’uomo per tagliare materiali non troppo duri mediante una lama fissata ad un manico. Si distingue dalle armi bianche studiate per penetrare nel corpo umano, come il pugnale. La distinzione, dal punto di vista tecnico, può in alcuni casi essere molto sfumata, tanto da aversi strumenti con caratteristiche miste (coltelli-pugnale), ma la destinazione primaria è in genere sufficientemente chiara. Sulla base delle origini storiche dello strumento, del suo impiego in certi ambienti culturali o etnici, delle sue caratteristiche tecniche, non è difficile dire se ci si trova di fronte ad uno strumento, solo occasionalmente atto ad offendere, oppure ad un’arma propria con funzione primaria di ledere la persona.
Componenti di un Coltello
Un coltello è composto da due parti fondamentali:
- Manico (o impugnatura): La parte che consente di impugnare saldamente il coltello.
- Lama: Generalmente una striscia di acciaio piatta, con facce parallele o formanti un cuneo, che su di un lato viene affilata in modo da creare il cosiddetto tagliente.
La lama può presentare diverse caratteristiche:
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- Tagliente: Può essere liscio, a sega, ondulato o seghettato.
- Filo: L'estremità del tagliente, che può mancare in alcuni coltelli.
- Dorso (o costa): Il lato opposto al tagliente, che può essere piatto, arrotondato, seghettato o misto.
- Punta: Può essere rettilinea, ricurva, arrotondata o tronca. La punta affilata per un breve tratto anche sulla costa in prossimità della punta stessa, dicesi falso filo.
- Tallone: La parte più robusta della lama su cui si appoggiano i fornimenti (elso, manico, ecc.)
- Codolo: Il prolungamento della lama su cui viene montato il manico.
Differenza tra Coltello e Pugnale
I pugnali si differenziano dai coltelli per avere due taglienti e due fili e una punta a lancia, vale a dire simmetrica su entrambi i lati. Talvolta la lunghezza di uno dei taglienti occupa solo metà della lama che presenta quindi, su di un lato, sia una costa che un tagliente.
Tipologie di Coltelli
A seconda del tipo di manico e di lama, i coltelli assumono varie denominazioni. La distinzione fondamentale è quella tra coltelli a lama fissa e coltelli con lama pieghevole (o a serramanico o da tasca).
Coltelli a Lama Fissa
Sono quelli in cui la lama è rigidamente fissata in modo permanente all’impugnatura. Rientrano in questa categoria i coltelli da cucina, i coltelli da tavola, i coltelli da sopravvivenza (survival, anche noti come “tipo Rambo”), i coltelli da caccia e da pesca, ecc. Di regola i coltelli a lama fissa vengono portati in un fodero per evitare che si rovini il filo ed il pericolo di tagli accidentali. In questa categoria possono trovarsi degli strumenti di lavoro con le forme più strane come, ad esempio, i coltelli per scuoiare e per conciatori di pelli (skinner) con lama semicircolare e impugnatura posta ad angolo retto ad essa, così che la lama esce tra due dita della mano che lo impugna. Alcuni sono poi stati modificati in modo da avere una lama appuntita per servire solo quali strumenti di offesa (coltelli a spinta).
Coltelli con Lama Pieghevole (Serramanico o da Tasca)
Sono quelli in cui la lama è mobile ed incernierata nell’impugnatura entro cui può essere serrata (da ciò il nome “a serramanico”). La maggior parte di essi sono muniti di un bloccaggio di sicurezza (dente o lamina di arresto, ghiera girevole), che blocca la lama una volta aperta per evitare che essa si pieghi durante l’uso e tranci le dita dell’utilizzatore. Coltelli da tasca di modeste dimensioni vengono chiamati temperini. Molti coltelli da tasca sono muniti di lame di diversa lunghezza o di vari accessori (lima, seghetto, cacciavite, punteruolo, ecc.).
In questa categoria dei coltelli pieghevoli si debbono distinguere:
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- Coltelli allungabili: Coltelli pieghevoli alquanto rari in cui la lama è più lunga del manico così che quando il coltello è chiuso, ne sporge egualmente un tratto; essi possono quindi essere usati, in qualche modo, anche se ripiegati.
- Coltelli balisong (o a farfalla): Coltelli tipici delle Filippine in cui il manico è diviso per il lungo in due metà entro cui si trova la lama come in un astuccio, incernierata al tallone con esse. Aprendo le due metà e facendole ruotare di 180 gradi, la lama rimane libera e si forma il manico da impugnare. Trattasi quindi di un normale coltello la cui destinazione o meno ad offendere andrà stabilita in base alle caratteristiche della lama.
- Coltelli ad apertura a scatto: Coltelli in cui la lama, incernierata sul manico, viene aperta automaticamente, con la pressione di un bottone di scatto, ad opera di una molla. Di regola un meccanismo blocca poi la lama in posizione di apertura.
- Coltelli a lama scorrevole (o a gravità): Coltelli in cui la lama non è incernierata o fissata sul manico, ma scorre all’interno di esso e ne esce per forza di gravità e perché proiettata in avanti da una molla, fino ad essere bloccata in posizione di apertura.
Qualificazione Giuridica dei Coltelli
Per quanto concerne la qualificazione giuridica dei coltelli, non vi è dubbio che per essi vale la regola generale per cui ogni strumento, anche pericoloso, che ha una funzione primaria diversa dall’offesa alla persona, deve essere qualificato come strumento atto ad offendere. Questo è sempre stato l’orientamento della giurisprudenza la quale ha fatto un’unica eccezione solo per i coltelli a scatto e, di recente, prendendo un abbaglio, anche per i coltelli pieghevoli con blocco della lama. In effetti, a voler essere del tutto coerenti, l’indagine sulla natura o meno di arma dello strumento andrebbe fatto caso per caso, ma ciò non è concretamente fattibile stante l’opinabilità di molti concetti. Si consideri ad esempio quale scarso significato pratico abbia la distinzione tra un pugnale e un coltello da macellaio, entrambi affilatissimi, entrambi appuntiti, entrambi studiati per essere ben maneggevoli, entrambi più che adatti per uccidere, visto che per un corpo umano fa ben poca differenza che una lama abbia un filo oppure due fili!
L’analisi della materia, sulla base della pratica quotidiana e dei principi generali della legge, riscontrabili, sia pure con molti sbandamenti, in giurisprudenza, consente di enucleare il seguente principio generale: i coltelli sono da considerare sempre strumenti atti ad offendere salvo che in concreto le loro caratteristiche specifiche, e in particolare, quelle della lama, dimostrino che essi non sono idonei ad alcun uso ragionevole diverso da quello dell’offesa alla persona. Si presume quindi che un coltello sia uno strumento, salvo che particolari caratteristiche lo facciano identificare come arma propria.
Coltelli Come Strumenti Atti ad Offendere
La legge italiana (Art. 4 L. 110/1975) vieta il porto di "strumenti da punta o da taglio atti ad offendere" senza un "giustificato motivo". I coltelli rientrano in questa categoria, il che significa che portarli con sé al di fuori della propria abitazione è illegale a meno che non sussista una ragione specifica e legittima.
Cosa si Intende per "Giustificato Motivo"?
Il "giustificato motivo" è una ragione legittima che esclude finalità offensive. Per giustificato motivo si intende che ho con me il coltello per delle particolari esigenze che devono essere innanzitutto credibili e poi devono essere valutate dalle forze dell’ordine (e dal giudice) anche in base alle condizioni del portatore, alla funzione del coltello e al luogo in cui ci troviamo. Ad esempio se stai andando a fare un picnic e hai un coltello per tagliare il pane, se stai andando a funghi e hai un coltello per raccoglierli, o se stai andando a pesca e ti serve per tagliare la lenza, avrai un giustificato motivo per avere con te un coltello. Se, invece, porti con te un coltellino mentre stai andando a fare la spesa, mentre vai al bar o in discoteca con i tuoi amici …no!
La difesa personale non costituisce MAI un giustificato motivo per avere un coltello con sé.
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Sanzioni per il Porto Illegale di Coltelli
Chi viene trovato in possesso di un coltello senza un giustificato motivo rischia fino a 1 anno di arresto e fino a €10.000 di ammenda.
Coltelli Classificati Come Armi Proprie
Alcuni tipi di coltelli sono considerati armi proprie a tutti gli effetti. Questo significa che per il solo fatto di portarli con sé fuori dalla propria abitazione si rischia di essere incriminati di “porto abusivo di armi” ex. art. 699 del codice penale.
Coltelli a Scatto, a Scrocco, a Molletta
La Cassazione è stata influenzata da due pregiudizi: in primo luogo da quello risalente alla vecchia giurisprudenza relativa al codice penale del 1889 che vietava le armi insidiose e che ha continuato ad applicare come se la legge non fosse mai stata cambiata; in secondo luogo dall’erronea convinzione che i pugnali fossero necessariamente a lama fissa e che quindi ogni coltello a lama fissa o fissata dovesse essere assimilabile ad un pugnale.
In effetti non è affatto vero il principio affermato apoditticamente dalla Cassazione che i coltelli a scatto siano sempre e necessariamente armi proprie. La Cassazione ha basato il suo giudizio su quelli più diffusi, a forma di stiletto, che hanno la lama con punta a lancia e con doppio filo i quali quindi, sono qualificabili armi, non perché sono a scatto, come ha ritenuto la Cassazione, ma per il ben più semplice motivo che sono dei pugnali pieghevoli veri e propri. Un coltello a scatto con lama a punta arrotondata non potrebbe essere mai considerato un’arma per il fatto che la sua funzione non potrebbe essere altra che quella di un normale strumento da taglio e l’apertura a scatto non potrebbe essere considerata altro che una utilissima facilitazione per chi deve usarlo con una sola mano. Si pensi ad esempio al potatore che deve aprire il coltello stando appollaiato su di un albero o al marinaio che deve tagliare una cima in precarie condizioni di equilibrio. Ciò è tanto vero che attualmente sono numerosi i coltelli costruiti in maniera da poter essere aperti con una mano sola. Del resto non pare proprio verosimile che la Cassazione dichiarerebbe arma propria una taglierina da tappezziere congegnata in modo da far uscire o rientrare la lama con un congegno automatico !
In troppe massime la Cassazione dimentica che ai fini della distinzione non hanno alcun rilievo l’insidiosità dello strumento o la sua pericolosità, ma esclusivamente la sua destinazione primaria: un bisturi è certamente studiato per penetrare nel corpo umano, è affilatissimo e pericoloso, ma è destinato ad un uso lecito. Del resto proprio non si comprende perché dovrebbe essere più pericoloso un coltello che si apre con una sola mano, rispetto ad un coltello a lama fissa portato alla cintura o sotto l’ascella in un fodero: entrambi, allo stesso identico modo, possono apparire inaspettatamente nella mano dell’avversario.
Si segnala che con circolare 559C.7572.10179(17)1 il Ministero dell'Interno ha avvertito che i coltelli a scatto sono da considerare armi proprie, con tutte le conseguenze in ordine al loro regime giuridico.
Coltelli Pieghevoli con Blocco della Lama
Le recenti sentenze della Cassazione che li hanno dichiarati armi proprie sono il frutto di un vero e proprio abbaglio tecnico. Il blocco della lama non è stato inventato per poter utilizzare il coltello come arma, ma per essenziali ragioni di sicurezza perché, come sa chiunque sia solito usare un coltello per lavori manuali, è estremamente facile che la lama del coltello non bloccabile, si ripieghi improvvisamente, a causa di una manovra sbagliata o di un urto, tagliando le dita del malcapitato che lo sta usando. Si prenda ad esempio il famoso coltello Opinel, tipico coltello del contadino francese, che da sempre è munito di una ghiera girevole che consente di bloccare la lama, di certo non per usi illeciti. La circostanza che in questi ultimi anni siano sempre di più i coltelli muniti di blocco della lama, è dovuta al fatto che le lame di oggi sono dotate sempre di un filo da far invidia ai rasoi, così che una chiusura accidentale può essere estremamente pericolosa, ed al fatto che sempre di più i coltelli finiscono nelle mani di persone inesperte che non sono abituate a maneggiarli tutti i giorni, come i contadini di una volta. Del resto, anche in questo caso, non pare proprio verosimile che la Cassazione dichiarerebbe arma propria una taglierina da tappezziere congegnata in modo da bloccare la lama in apertura! Inoltre proprio non si comprende perché vi dovrebbe essere diversità di trattamento tra chi porta un coltello a lama fissa e chi porta lo stesso coltello che si apre e diventa a lama fissa al momento del bisogno, visto che ciò che conta non è l’insidiosità o la pericolosità, ma esclusivamente la naturale destinazione d’uso.
Coltelli da Sopravvivenza, da Caccia e da Pesca
Per i coltelli tipo “Rambo” si tratta in genere di coltelli a lama fissa da caccia, di grosse dimensioni, con punta ricurva e falso filo e, sovente con costa seghettata. Essi, a parte l’aspetto un po’ impressionante (creato ad arte a fini pubblicitari) sono solo dei normali coltelli da caccia e quindi non sono assimilabili ad armi. Ovviamente non debbono avere un doppio filo, in quanto in tal caso sarebbero dei pugnali veri e propri. La differenza essenziale sta in questo: se la lama è affilata solo in punta in modo da creare il falso filo si è di fronte ad un coltello; se la affilatura investe non solo la punta ma anche parte della costa, si è di fronte ad un pugnale con doppio filo; questo perché il falso filo è utile per certe operazioni venatorie (sventramento e scuoiatura di animali), mentre che il doppio filo è utile solo per infliggere colpi penetranti. E’ vero che per un cacciatore che dovesse difendersi dall’assalto di una fiera o per il pescatore che dovesse difendersi da un pescecane, un pugnale sarebbe preferibile ad un coltello da caccia, ma non pare che il legislatore abbia tenuto conto di queste sfumature.
È doveroso osservare che la distinzione tra coltello è pugnale è un’invenzione esclusivamente italiana e che nessun altro paese europeo mi risulta aver sentito la necessità di una tale sottile distinzione, così come non ha sentito la necessità di distinguere tra coltelli a lama pieghevole e coltelli a lama fissa.
Coltelli Balisong
La loro qualificazione, come per i coltelli a scatto, dipende dal tipo di lama; se è una normale lama ad un solo filo non vi è alcuna ragione per non considerarli degli strumenti; se hanno lama di pugnale, dovranno essere considerati come tali.
Coltelli da Lancio
In genere hanno lama a forma di foglia, con doppio taglio, non hanno altra funzione che quella di offendere la persona e quindi vanno classificati tra le armi proprie. Si deve fare però una doverosa distinzione per i coltelli da lancio per artista di varietà, costruiti con particolare cura e la cui destinazione è quella di essere lanciati, ma di non colpire affatto chi si presta a fare da spalla al lanciatore: essi sono chiaramente strumenti di lavoro; analogamente vanno considerati solo strumenti sportivi i coltelli da lancio con tagliente arrotondato, destinati ad essere lanciati contro un bersaglio di legno in gare di abilità.
Coltelli a Spinta “Pushers”
Sono formati da una lama, di solito corta e a forma di foglia, munita di un manico perpendicolare ad essa e con tallone sottile, così che, una volta impugnato, la lama sporge dal pugno, tra il dito medio e il dito indice. Sono usabili esclusivamente per offendere la persona.
Alternative Legali per l'Autodifesa
Dato che il porto di coltelli per autodifesa è generalmente vietato, è importante conoscere alternative legali per proteggersi. Alcune opzioni includono:
- Spray al peperoncino: Ad oggi lo spray al peperoncino risulta essere l’unico strumento pensato appositamente per la difesa personale che è completamente legale in Italia. Per questa ragione è di libera vendita a tutti i cittadini che abbiano compiuto 16 anni di età! Certo, deve rispettare alcuni requisiti di legge ad esempio non deve essere più capiente di 20ml o spruzzare più lontano di 3metri e altri requisiti tecnici (descritti dall’art. 1 regolamento 12 maggio 2011, n. 103).
- Baby Tonfa: Assolutamente sì. Questo perché il Baby Tonfa è a tutti gli effetti un portachiavi, che si trasforma in un oggetto per difesa personale all’occorrenza. Non avendo la punta, infatti, non viene ricompreso fra gli “oggetti da taglio o da punta” per i quali sarebbe necessaria una giustificazione per il porto in strada.
- Conoscenza delle leggi sull'autodifesa: È fondamentale conoscere i limiti legali dell'autodifesa per evitare di incorrere in reati.
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