La legislazione italiana in materia di combattimento cani ha subito significative modifiche e inasprimenti nel corso degli anni, culminando con la Legge 6 giugno 2025, n. 82. Questa legge ha introdotto importanti novità nel Codice Penale e nel Codice di Procedura Penale, con l'obiettivo di tutelare gli animali in quanto esseri senzienti e di contrastare più efficacemente i reati contro di essi.
Evoluzione della Tutela degli Animali nel Codice Penale
Una delle principali innovazioni apportate dalla legge riguarda il cambiamento di approccio del Codice Penale ai reati contro gli animali. In precedenza, il bene giuridico tutelato era il "sentimento per gli animali" da parte degli esseri umani. Ora, invece, la legge mira a tutelare direttamente l'animale in quanto essere senziente. Questo cambiamento si riflette nella modifica della rubrica del Titolo IX-bis del Codice Penale, che è stata ridenominata in "Dei delitti contro gli animali".
Il senatore Manfredi Potenti (Lega), relatore della nuova legge, ha sottolineato che l'intenzione è quella di dedicare gli articoli del Titolo IX-bis direttamente agli animali, riconoscendoli come portatori di diritti e destinatari della tutela giuridica.
Inasprimento delle Pene per i Reati Contro gli Animali
La Legge 6 giugno 2025, n. 82 ha inasprito le pene per diversi reati contro gli animali, tra cui:
- Uccisione di animali (Art. 544-bis c.p.): La pena è stata innalzata alla reclusione da sei mesi a tre anni e alla multa da 5.000 a 30.000 euro. Se il fatto è commesso con sevizie o prolungando volutamente le sofferenze, la pena è aumentata alla reclusione da uno a quattro anni e alla multa da 10.000 a 60.000 euro.
- Maltrattamento di animali (Art. 544-ter c.p.): La pena è stata elevata alla reclusione da sei mesi a due anni e alla multa da 5.000 a 30.000 euro.
- Spettacoli o manifestazioni vietati (Art. 544-quater c.p.): Chi organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportano sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
- Divieto di combattimenti tra animali (Art. 544-quinquies c.p.): Le pene sono state inasprite per chiunque promuova, organizzi o diriga combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali, che possono metterne in pericolo l'integrità fisica. La reclusione è da due a quattro anni. La stessa pena si applica anche a chi partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni suddette. È prevista una pena specifica per chi alleva o addestra animali da destinare ai combattimenti (reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro) e per chi scommette sui combattimenti e sulle competizioni vietate (reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro).
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (Art. 638 c.p.): Chiunque, senza necessità, uccida o renda inservibili o comunque deteriori tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compia il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
- Abbandono di animali (Art. 727 c.p.): Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. Se l’abbandono avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo. Se l’abbandono è stato commesso mediante l’uso di veicoli, si prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.
- Uccisione, cattura e detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.): La cornice sanzionatoria è stata inasprita, prevedendo l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda fino a 8.000 euro.
- Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.): Le relative sanzioni sono state inasprite.
Circostanze Aggravanti
La nuova legge ha introdotto un nuovo articolo, il 544-septies, che prevede un aggravio di pena se il reato contro l'animale è commesso in presenza di minori, nei confronti di più animali e se l’autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso.
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Confisca e Pene Accessorie
L'articolo 544-sexies del Codice Penale è stato integrato per vietare l'abbattimento o l'alienazione dell'animale (o degli animali) vittima di un reato di uccisione, maltrattamento, combattimento o spettacolo vietato, traffico illecito di animali da compagnia, durante le indagini o il dibattimento. In sostanza, l'indagato, l'imputato o il proprietario non possono abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva.
Divieto della Catena
Con la legge 6 giugno 2025, n. 82, è stato introdotto per la prima volta nell’ordinamento nazionale il divieto di tenere animali d'affezione legati con la catena o altro strumento simile che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie certificate dal medico veterinario o da temporanee esigenze di sicurezza. La violazione comporta una sanzione da 500 a 5.000 euro.
Traffico e Introduzione Illecita di Animali da Compagnia
È stato previsto un inasprimento generale delle pene per le violazioni della Legge 4 novembre 2010, n. 210. Per quanto riguarda il traffico illecito di animali da compagnia, è sufficiente che manchi uno dei due requisiti (identificazione individuale o certificazioni sanitarie) per configurare il reato.
Coordinamento della Polizia Giudiziaria
Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in danno degli animali, è previsto che debba essere sentito anche il Ministro dell’ambiente per l’emanazione del decreto del Ministro dell’interno che stabilisce le modalità di coordinamento tra le varie Forze di polizia.
Affido Definitivo dell'Animale Oggetto di Sequestro o Confisca
Con un articolo di nuova introduzione al Codice di Procedura Penale (Art. 260-bis) si prevede che il giudice, in caso di sequestro o confisca di animali vivi, possa affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni riconosciute dal Ministero della Salute, previo versamento di una cauzione per ciascun animale affidato.
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Responsabilità Amministrativa
È stato introdotto un nuovo articolo al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, al fine di stabilire le sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali. In caso di condanna dell'ente si applicano anche le sanzioni interdittive previste dal n. 231.
Leggi Speciali
Restano ferme le eccezioni previste dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici e altre leggi speciali, a meno che non vengano imposte sofferenze inutili all’animale.
Il Fenomeno dei Combattimenti Clandestini
Nonostante l'inasprimento delle pene, il fenomeno dei combattimenti clandestini tra cani rimane una piaga preoccupante. Secondo un rapporto dell’Aidaa, ogni anno circa 15.000 cani muoiono nei combattimenti clandestini o negli incontri impari di allenamento, dove cani di piccola taglia vengono usati come cavie. Questo business criminale è alimentato dalle scommesse clandestine e rientra nel contesto delle zoomafie.
Cosa Fare per Denunciare
Chi assiste a maltrattamenti o combattimenti tra animali può denunciare il fatto alle autorità giudiziarie (polizia, vigili, carabinieri), fornendo, se possibile, prove fotografiche o video. Si tratta di reati perseguibili d’ufficio, quindi le autorità sono tenute a procedere con le indagini anche senza una denuncia formale.
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