Introduzione
La planimetria di una palestra di Taekwondo deve rispettare una serie di requisiti specifici per garantire la sicurezza degli atleti e degli spettatori, ove presenti, e per consentire lo svolgimento ottimale delle attività sportive. Questo articolo analizzerà i requisiti fondamentali relativi alla planimetria di una palestra di Taekwondo, basandosi sulle normative vigenti e sulle linee guida delle federazioni sportive.
Riferimenti normativi e tecnici
Le norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi sono definite nel Decreto del Ministero dell'Interno del 18 marzo 1996 (G.U. 11 aprile 1996, n. 85 s.o.). Questo decreto stabilisce i requisiti per i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e per quelli esistenti che subiscono variazioni distributive o funzionali. Le disposizioni si applicano agli impianti in cui si svolgono manifestazioni e attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., con la presenza di spettatori in numero superiore a 100.
Per gli impianti con meno di 100 spettatori o privi di spettatori, si applicano disposizioni specifiche delineate nell'articolo 20 del medesimo decreto. Gli impianti devono inoltre essere conformi ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali.
Definizioni importanti
Per comprendere appieno i requisiti planimetrici, è fondamentale conoscere alcune definizioni chiave:
Spazio di attività sportiva: area destinata alla pratica di una o più discipline sportive. Può essere monovalente (dedicata a una sola attività) o polivalente (adatta a più attività).
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Zona di attività sportiva: comprende lo spazio di attività sportiva e i relativi servizi di supporto.
Spazio riservato agli spettatori: area destinata al pubblico per assistere alle manifestazioni sportive.
Zona spettatori: include lo spazio riservato agli spettatori, i servizi di supporto dedicati e gli eventuali spazi e servizi accessori.
Spazi e servizi di supporto: aree e servizi funzionali all'attività sportiva o alla presenza del pubblico.
Spazi e servizi accessori: aree e servizi non strettamente funzionali, ma accessibili o fruibili dal pubblico.
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Impianto sportivo: insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, con spazi e servizi accessori in comune. Comprende:
- Lo spazio o gli spazi di attività sportiva.
- La zona spettatori.
- Eventuali spazi e servizi accessori.
- Eventuali spazi e servizi di supporto.
Impianto sportivo all'aperto: impianto con spazio di attività scoperto, inclusi quelli con spazio riservato agli spettatori coperto.
Impianto sportivo al chiuso: tutti gli impianti non classificabili come impianti all'aperto.
Complesso sportivo: uno o più impianti sportivi contigui con infrastrutture e servizi in comune.
Area di servizio annessa: area di pertinenza dell'impianto o complesso sportivo, recintata per controllarne gli accessi.
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Area di servizio esterna: area individuata temporaneamente, annettibile all'impianto tramite recinzione mobile.
Zona esterna: area pubblica circostante l'impianto, che consente l'avvicinamento e lo stazionamento di servizi pubblici o privati.
Spazi di soccorso: aree raggiungibili dai mezzi di soccorso, riservate alla sosta e alla manovra.
Via d'uscita: percorso senza ostacoli che conduce dall'uscita dello spazio riservato agli spettatori e dallo spazio di attività sportiva all'area di servizio annessa o esterna.
Spazio calmo: luogo sicuro statico, contiguo e comunicante con una via di esodo verticale o inserito in essa, destinato alla permanenza di persone con ridotte capacità motorie in attesa di soccorsi.
Percorso di smistamento: percorso che permette la mobilità degli spettatori all'interno dello spazio loro riservato.
Strutture pressostatiche: coperture di spazi di attività sostenute unicamente da aria immessa a pressione.
Capienza: massimo affollamento ipotizzabile.
Documentazione necessaria per la costruzione
Chi intende costruire un impianto sportivo con presenza di spettatori superiore a 100 deve presentare al Comune la seguente documentazione:
- Planimetria: rappresentazione dell'impianto o del complesso sportivo, dell'area di servizio annessa (se necessaria) e della zona esterna.
- Piante: rappresentazione dei vari livelli dell'impianto sportivo con gli spazi di attività sportiva, la zona spettatori (con disposizione e numero di posti), spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche delle vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici e antincendio.
- Sezioni: longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo.
- Documentazione diritto d'uso: documento che attesti che il proprietario dell'impianto ha il diritto d'uso dell'area di servizio.
- Dichiarazione legale: dichiarazione del locatore che attesti l'impegno contrattuale a favore del richiedente, nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'impianto da parte del locatore (in caso di domande presentate dal locatario).
- Parere del C.O.N.I.: parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n. 302, e successive modificazioni.
Il Comune sottopone il progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza, che redige un verbale con un parere motivato sulla conformità dell'impianto alle norme. Questo verbale deve essere allegato alla documentazione presentata al Comune per la domanda di visita di constatazione, insieme alla certificazione di idoneità statica e impiantistica e agli adempimenti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ai fini della prevenzione incendi.
La Commissione Provinciale di Vigilanza esegue la visita di constatazione ed esprime il proprio parere, che viene trasmesso al Sindaco per il rilascio della licenza di agibilità.
Queste procedure si applicano anche in caso di variazioni delle caratteristiche distributive e funzionali dell'impianto o in caso di sinistri che interessino le strutture e/o gli impianti. Ogni 10 anni dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto alla Prefettura e al Comune un certificato di idoneità statica dell'impianto, rilasciato da un tecnico abilitato.
Ubicazione e accessibilità
L'ubicazione dell'impianto sportivo deve consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e lo sfollamento verso aree adiacenti. La zona esterna deve garantire un rapido sfollamento, con parcheggi e zone di concentrazione dei mezzi pubblici situati in posizioni che non ostacolino il deflusso.
Gli impianti devono essere provvisti di un luogo da cui sia possibile coordinare gli interventi di emergenza, facilmente individuabile e accessibile dalle squadre di soccorso.
Gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici, purché separati da strutture REI 90 e con eventuali comunicazioni tramite filtri a prova di fumo con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco.
Gli impianti al chiuso non possono avere lo spazio di attività sportiva ubicato oltre il primo piano interrato a quota inferiore a 7,50 m rispetto al piano dell'area di servizio o zona esterna. Per quelli ubicati ad altezza superiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei Vigili del Fuoco ad almeno una finestra o balcone di ogni piano. In caso contrario, negli edifici di altezza antincendio fino a 24 m e in quelli di altezza superiore, le scale a servizio delle vie di esodo devono essere rispettivamente protette e a prova di fumo.
Gli accessi all'area di servizio annessa all'impianto devono avere i seguenti requisiti minimi:
- Raggio di volta non inferiore a 13 m.
- Altezza libera non inferiore a 4 m.
- Larghezza non inferiore a 3,50 m.
- Pendenza non superiore al 10%.
- Resistenza al carico per automezzi di peso complessivo non inferiore a 20 t.
Area di servizio
Gli impianti con capienza superiore a 2.000 spettatori devono avere un'area di servizio annessa, costituita da spazi scoperti delimitati e liberi da ostacoli al deflusso. Questi spazi devono essere in piano o con pendenza non superiore al 12% in corrispondenza delle uscite, con una superficie tale da garantire una densità di affollamento di 2 persone a metro quadrato. La delimitazione dell'area di servizio deve avere varchi di larghezza pari a quella della corrispondente uscita dall'impianto.
Negli impianti con capienza tra 500 e 2.000 spettatori, in mancanza dell'area di servizio annessa, deve essere definita un'area esterna con caratteristiche analoghe, la cui disponibilità deve essere garantita durante le manifestazioni tramite un atto legalmente valido.
Spazio riservato agli spettatori e spazio di attività sportiva
La capienza dello spazio riservato agli spettatori è data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in piedi. Il numero dei posti in piedi si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati di superficie destinata. Il numero dei posti a sedere è dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di continuità, oppure dallo sviluppo lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso 0,48. Tutti i posti a sedere devono essere chiaramente individuati e numerati, conformemente alle norme UNI 9931 e 9939.
Per la determinazione della capienza, non si deve tener conto degli spazi destinati ai percorsi di smistamento degli spettatori, che devono essere mantenuti liberi durante le manifestazioni. Deve essere sempre garantita la visibilità dell'area destinata all'attività sportiva, conformemente alla norma UNI 9217.
Sono ammessi posti in piedi negli impianti al chiuso con capienza fino a 500 spettatori e in quelli all'aperto con capienza fino a 2.000 spettatori. Negli impianti all'aperto contrassegnati nell'allegato con l'asterisco, è consentito prevedere posti in piedi. Le tribune provvisorie, su cui non possono essere previsti posti in piedi, devono rispondere alle norme UNI 9217.
La capienza dello spazio di attività sportiva è pari al numero di praticanti e di addetti previsti in funzione delle attività sportive. Lo spazio di attività sportiva deve essere collegato agli spogliatoi e all'esterno dell'area di servizio dell'impianto con percorsi separati da quelli degli spettatori. Lo spazio riservato agli spettatori deve essere delimitato rispetto a quello dell'attività sportiva, in conformità ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali.
Suddivisione in settori
Gli impianti all'aperto con più di 10.000 spettatori e quelli al chiuso con più di 4.000 devono avere lo spazio riservato agli spettatori suddiviso in settori, ciascuno con una capienza massima di 10.000 spettatori per gli impianti all'aperto e 4.000 per quelli al chiuso. Ogni settore deve avere almeno due uscite, servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti, chiaramente identificabili con segnaletica di sicurezza conforme alla normativa vigente. I settori per i posti in piedi devono avere una capienza non superiore a 500 spettatori.
Negli impianti all'aperto contrassegnati nell'allegato con l'asterisco, non è necessario realizzare la suddivisione in settori; qualora tale suddivisione si rendesse necessaria per aspetti organizzati e di pubblica sicurezza, i rispettivi settori devono essere realizzati conformemente alle normative.
Zona riservata agli spettatori e vie di uscita
L'impianto deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base alla capienza, con almeno due uscite. Il sistema di vie di uscita dalla zona spettatori deve essere indipendente da quello della zona di attività sportiva. Deve essere previsto almeno un ingresso per ogni settore. Deve essere sempre garantito l'esodo senza ostacoli dall'impianto.
La larghezza di ogni uscita e via d'uscita deve essere dimensionata in base alla capacità di deflusso e alla normativa vigente.
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