Il Principio di Autodifesa Collettiva: Definizione e Applicazione nel Diritto Internazionale

Introduzione

Il principio di autodifesa collettiva è una pietra angolare del diritto internazionale, che consente a uno Stato di ricorrere alla forza in risposta a un attacco armato. Questo articolo esamina in dettaglio la definizione, le condizioni di applicazione e le interpretazioni di questo principio, con particolare attenzione alla sua evoluzione nel contesto delle sfide globali contemporanee.

L'Autodifesa nel Diritto Internazionale: Quadro Generale

Nel diritto internazionale, la legittima difesa è contemplata da una norma consuetudinaria che trova conferma nell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. La legittima difesa si configura come un’eccezione al divieto dell’uso della forza previsto nell’art. 2, par. 4, della Carta. Tale sistema si fonda sul Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al quale la Carta attribuisce la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite

L’art. 51 citato ribadisce il «diritto naturale» alla legittima difesa individuale o collettiva, nel caso in cui si verifichi un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionali. L'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite prevede espressamente la legittima difesa come eccezione alla proibizione dell'uso della forza nelle relazioni internazionali.

Il Ruolo del Consiglio di Sicurezza

La Carta prevede che il Consiglio, dopo aver accertato la presenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, decida le misure da adottare per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionali (art. 39). A seconda del caso, esse consistono in misure provvisorie (art. 40), misure che non prevedono l’uso della forza (art. 41) e misure implicanti l’uso della forza (art. 42 e ss.). Tali misure, la cui scelta è rimessa all’apprezzamento del Consiglio di sicurezza, sono applicabili a ogni situazione obiettivamente conforme a una o più di quelle indicate dall’art.

Condizioni per l'Esercizio della Legittima Difesa

La legittima difesa può esercitarsi solo in caso di attacco armato in atto, sferrato da forze regolari attraverso una frontiera internazionale o attraverso l’invio di bande armate sul territorio di un altro Stato, quando tale operazione, per la sua ampiezza, configuri un’aggressione armata. L’azione militare deve inoltre rispettare i parametri della necessità e della proporzionalità.

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Necessità e Proporzionalità

Non è semplice determinare cosa debba intendersi per necessità. Frequente in prassi e dottrina è la concezione secondo cui la forza può essere esercitata quando sussista una necessità di legittima difesa urgente, irresistibile, tale da non lasciare la scelta dei mezzi e il tempo di deliberare. Anche il criterio della proporzionalità non è tale da poter essere apprezzato in termini quantitativi, non è in particolare richiesta una perfetta simmetria tra azione e reazione. Lo Stato che agisca in legittima difesa può portare la sua reazione in profondità, in modo da indurre l’attaccante a cessare la sua azione lesiva.

Immediatezza

Il criterio dell’immediatezza deve essere inteso con una certa elasticità, è ovvio che se uno Stato, dopo aver compiuto un attacco armato, si ritira e rientra nei propri confini, una successiva e tardiva reazione da parte dello Stato leso si configura più come un azione di rappresaglia che come esercizio di legittima difesa.

Interpretazioni Controversie e Sviluppi Recenti

La sentenza della Corte internazionale di giustizia nell’affare Nicaragua-Stati Uniti ha portato un notevole chiarimento sul contenuto di tale diritto, altri aspetti, tuttavia, rimangono controversi. Innanzitutto, occorre determinare il momento a partire dal quale tale diritto può essere esercitato. Cioè se solo dopo che abbia avuto luogo un attacco armato o anche prima dell’attacco, nell’imminenza dello stesso. L’aspetto non è stato esaminato dalla Corte internazionale di giustizia, poiché non necessario ai fini della soluzione della controversia tra Stati Uniti e Nicaragua.

Legittima Difesa Preventiva

Una minoranza significativa della dottrina afferma che la liceità della legittima difesa preventiva fa essenzialmente leva sull’aggettivo “naturale” che qualifica il diritto di legittima difesa. Secondo questa opinione, la Carta avrebbe fatto proprio il diritto di legittima difesa così come esisteva prima della sua entrata in vigore. Tale opinione viene contestata da coloro, soprattutto la dottrina continentale europea, che sottolineano come la Carta faccia un riferimento testuale all’esistenza di un attacco armato, considerato dall’art. 51 condizione essenziale per l’esercizio del diritto in esame.

La Dottrina Bush sulla Guerra Preventiva

La nozione di legittima difesa preventiva è stata notevolmente ampliata dalla dottrina sulla guerra preventiva, formulata dal Presidente degli Stati Uniti Bush. Secondo questa dottrina gli Stati potrebbero intervenire non solo nell’imminenza di un attacco armato, ma anche nel caso in cui lo Stato territoriale ospiti organizzazioni terroristiche o sia in possesso di armi di distruzione di massa e sia pronto ad usarle. Tale teoria non corrisponde al diritto internazionale. Affinché il diritto di legittima difesa possa essere esercitato occorre che si sia verificata una violazione dell’art. 2. par. 4, particolarmente qualificata; occorre cioè che si sia verificato un attacco armato.

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La Nozione di Attacco Armato

La nozione di attacco armato è complicata dalla identificazione dei beni che devono essere oggetto di violenza affinché si possa reagire in legittima difesa. Tra tali beni rientrano in primo luogo il territorio e gli altri beni che sono la manifestazione degli attributi della sovranità, quali i corpi di truppa lecitamente stanziati all’estero, navi o aeromobili militari. Controverso è se vi rientrino altre categorie di beni, ad esempio le navi mercantili e gli aeromobili civili. Un attacco armato, in effetti, può essere compiuto non solo con le forze armate di uno Stato, ma anche mediante gruppi armati, non immediatamente inquadrabili nella organizzazione politico-militare di uno Stato, ma agenti secondo le sue direttive, dimodoché gli atti compiuti siano a questo Stato imputabili. Si tratta della cosiddetta aggressione indiretta. Costituisce pertanto attacco armato l’invio da parte di uno Stato o in un suo nome di bande o altri gruppi armati, di forze irregolari o di mercenari, che compiano atti di una tale gravità da equivalere a un vero e proprio attacco armato compiuto dalle forze regolari. Di regola non vengono ricompresi nella nozione di attacco armato i semplici incidenti di frontiera. La Corte internazionale di giustizia, nell’affare Nicaragua-Stati Uniti, ha inoltre escluso dalla nozione di attacco armato la fornitura di armi e assistenza logistica agli insorti.

Attacchi da Entità Non Statali

L’articolo 51 della Carta non specifica se la attacco armato debba provenire da uno Stato oppure anche da una entità non statale. Il problema si è posto dopo l’attentato terroristico alle Torri Gemelle e al Pentagono. Gli Stati Uniti hanno reagito in legittima difesa contro l’Afghanistan, Stato che ospitava il movimento terroristico. L’azione degli Stati è stata in qualche modo avallata dal Consiglio di sicurezza. Su questa posizione si sono allineate l’Unione Europea, l’OSCE e la NATO. Quest’ultima organizzazione ha addirittura considerato l’attacco terroristico come un attacco che innescava il meccanismo di difesa collettiva dell’Alleanza. Gli Stati Uniti e altri Stati, a partire dal 2014, hanno reagito contro l’ISIL, gruppo insurrezionale con una stabile base territoriale in Iraq e in Siria dedito a metodi di combattimento barbari e terroristi, invocando la teoria della legittima difesa collettiva. Anche la Francia, dopo gli attacchi terroristici di Parigi del 2015 attribuiti all’ISIL, ha rivendicato il diritto di legittima difesa intervenendo in Siria.

Il Ruolo delle Organizzazioni Internazionali

Al sistema di sicurezza collettiva contribuiscono, come rilevato, le organizzazioni internazionali regionali competenti per il mantenimento della pace, quali, ad esempio, l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, l’Unione Europea, l’Unione Africana, etc.

La NATO e l'Articolo 5

Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, il 4 aprile 1949, l’Europea occidentale e gli alleati di oltreoceano siglarono un accordo di alleanza politica e di difesa, che determinasse anche la loro lontananza ideologica rispetto all’Unione Sovietica. Tale accordo è racchiuso all’interno del cosiddetto Trattato Nord Atlantico (North Atlantic Treaty), che inizialmente ha visto come stati firmatari Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Stati Uniti. Lo scopo principale di questa alleanza era quello di garantire la sicurezza e la collaborazione collettive tra le due sponde dell’oceano Atlantico, in virtù degli albori della guerra fredda e della divisione della Germania in due stati diversi. “Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell’America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall’art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l’azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l’uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. L’art. Soltanto una volta nella storia dell’esistenza dell’organizzazione, l’articolo 5 è divenuto operativo: l’11 settembre 2001.

Consenso dell'Avente Diritto come Causa di Esclusione dell'Illecito

Il consenso dell’avente diritto è una causa di esclusione dell’illiceità. Se uno Stato entra in un territorio altrui con il consenso del sovrano territoriale non viene commesso alcun illecito. Gli Stati invocano volentieri il consenso dell’avente diritto per giustificare l’ingresso in territorio altrui. Il consenso deve provenire da un “ente” la cui manifestazione di volontà sia imputabile allo Stato in cui l’intervento ha luogo. La manifestazione di volontà del sovrano territoriale deve essere una manifestazione valida, non affetta da vizi della volontà. E’ bene precisare che il consenso dell’avente diritto opera nei limiti entro cui è stato dato. Pertanto, l’uso della forza resta illecito, se ha luogo con modalità diverse da quelle stabilite o oltre i limiti temporali convenuti.

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