Assicurazione obbligatoria per palestre e sport da combattimento: una guida completa

L'assicurazione sportiva è un tema di grande rilevanza per chiunque pratichi attività fisica, sia a livello amatoriale che agonistico, e frequentatori di palestre o piscine. In particolare, per gli sport da combattimento, la cui natura implica un rischio maggiore di infortuni, la questione assicurativa assume un'importanza ancora più cruciale.

Assicurazione sportiva: obbligatoria o facoltativa?

Dal 2010, per chi svolge sport all'interno di società riconosciute dal CONI, l'assicurazione infortuni è obbligatoria per tutti i tesserati: atleti, dirigenti, tecnici, istruttori, bagnini e personal trainer, indipendentemente dal livello o disciplina. Per chi pratica invece attività non affiliate al CONI, la polizza sportiva è facoltativa, ma altamente consigliata, soprattutto se si frequentano palestre, piscine o si partecipa ad attività sportive in modo costante o occasionale. Chi frequenta palestre (o piscine) può sottoscrivere un’assicurazione sportiva RC, ma non è obbligato a farlo.

Può essere stipulata da tutti gli sportivi (anche occasionali, come nel caso di frequentatori di palestre o piscine) e possono beneficiarne anche i minori che praticano sport (possono sottoscrivere la polizza con la firma del genitore o di chi ne fa le veci).

Polizze obbligatorie per sport riconosciuti dal CONI

Ogni società sportiva affiliata a una federazione CONI deve stipulare la polizza sportiva per i propri tesserati. Prendiamo il calcio: le società calcistiche sottoscrivono la copertura assicurativa al momento dell’iscrizione. Questo avviene presso la sede territoriale della FIGC, la quale si occupa direttamente della gestione assicurativa. A fronte di un premio assicurativo annuale - il cui importo varia a seconda della tipologia di sport praticato - ad atleti, tecnici e dirigenti l’assicurazione sportiva obbligatoria offre: rimborso spese mediche in caso di infortunio durante gare o allenamenti riconosciuti dal CONI. Basterà presentare i referti medici e la documentazione che attesti la data e l’entità dell’infortunio e coperture calibrate sul tipo di sport praticato valutando i fattori di rischio specifici di ciascuno sport. L’assicurazione sportiva copre non solo durante le gare, ma anche durante gli allenamenti ed è inoltre possibile includere il tragitto casa-impianto sportivo.

Assicurazioni per attività sportive non riconosciute dal CONI

Se non si è tesserati a una società affiliata, si rientra nella categoria amatoriale. In questo caso, sono disponibili soluzioni assicurative perfette per chi frequenta palestre, piscine, corsi sportivi o pratica sport occasionale, che coprono infortuni (spese mediche, interventi chirurgici, ricoveri e fisioterapia), responsabilità civile (risarcimento per danni causati ad altri), danni a strutture e attrezzature e tutela legale.

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Tipi di tessere assicurative per associazioni sportive dilettantistiche

Esistono diverse tipologie di tessere assicurative pensate per i soci delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD), ognuna con diverse coperture e massimali:

  • Tessera Base: Obbligatoria per tutti i soci, rispetta le coperture indicate dal CONI e le integra con massimali più alti e coperture aggiuntive.
    • Morte: € 80.000,00
    • Invalidità permanente: € 80.000,00
    • Rimborso spese mediche: € 1.000,00 (Franchigia Fissa € 150,00)
    • Diaria da gesso: € 10,00 al giorno (Franchigia Fissa 10 giorni per sinistro)
  • Tessera Integrativa: Ideale per chi svolge attività sportive più rischiose (sport da combattimento, arti marziali, sci, etc.) o ad alto sforzo, o per chi svolge molte ore di attività.
    • Morte: € 90.000,00
    • Invalidità permanente: € 100.000,00
    • Rimborso spese mediche: € 3.000,00 (Franchigia Fissa € 150,00)
    • Diaria da gesso: € 35,00 al giorno (Franchigia Fissa 10 giorni per sinistro)
    • Diaria da ricovero per infortunio: € 25,00
    • Day Hospital: € 25,00
    • Rimborso Spese Primo Trasporto: € 500,00
  • Tessera Super: Completa l'integrativa ed è ideale per il Consiglio Direttivo dell'ASD/SSD, per chi svolge attività di coordinatore o allenatore e, ovviamente, per tutti i casi indicati per l'integrativa.

Assicurazioni per sport estremi

Per le pratiche sportive estreme come parapendio, paracadutismo, pugilato, arrampicata sportiva o sport aerei, sono offerte coperture specifiche che tengono conto dell’elevato rischio. L'assicurazione sport estremi copre infortuni, atti temerari e incidenti durante gare o raduni ed è ideale anche per atleti agonisti o team sportivi. Chi pratica sport estremi deve sottoscrivere un’assicurazione sportiva specifica se vuole fare sport in sicurezza e tranquillità. L’assicurazione per sport estremi copre tutti i tipi di incidenti, anche quelli provocati da un atto temerario o da allenamenti estremi finalizzati a migliorare la propria preparazione e competenza. E’ importante tenere presente che alcune pratiche sportive “estreme” (ad esempio parapendio, paracadutismo, pugilato o sport aerei) possono non essere coperte. L’assicurazione sportiva RC, infatti, prevede per le compagnie il diritto di rivalsa per cosiddetto “atto temerario”.

Assicurazione di Responsabilità Civile (RC)

L’oggetto principale di una polizza sport RC è rappresentato dalla copertura dei costi legati a eventuali danni causati ad altri, durante lo svolgimento dell’attività sportiva. Tra questi rientrano gli infortuni e gli incidenti.

È possibile affiancare all’assicurazione sportiva da tesserato anche una polizza RC privata, per tutelarsi da danni a terzi. Questa copertura è caldamente consigliata a tutti coloro che pratichino sport, anche a livello amatoriale.

Assicurazione eventi sportivi

Altra cosa, invece, sono le assicurazioni eventi, rivolte agli organizzatori, alle organizzatrici e ai comitati organizzativi di eventi di qualsiasi tipo e dimensione. Tra gli eventi inclusi nella copertura sono previsti anche quelli sportivi. Se si sta organizzando un evento sportivo, grande o piccolo che sia, l’assicurazione eventi sportivi è pensata proprio per te e il tuo comitato organizzativo. Una polizza per eventi sportivi ti protegge da incidenti che possono verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione. Sottoscrivere questa copertura è un’ottima mossa, specialmente per chi organizza eventi amatoriali. Permette di mettere al riparo l’organizzazione stessa, gli atleti, i tecnici e persino il pubblico presente da eventuali infortuni e dalle relative, spesso elevate, spese mediche. È una soluzione conveniente che offre la serenità di concentrarsi sulla buona riuscita dell’evento.

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La FIJLKAM

La FIJLKAM è una Federazione Sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Judo e Lotta fanno parte del programma Olimpico.

Aspetti fiscali per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)

Le Società e Associazioni sportive senza scopo di lucro regolarmente costituite ai sensi dell'art. 90 della L. usufruiscono del Regime agevolato ai fini IRES e IVA previsto dalla L. 398/1991. Tra i vantaggi fiscali si annoverano:

  • Esenzione IRES - per ASD senza scopo di lucro regolarmente costituite - dei proventi realizzati nelle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (es. vendita di abbigliamento sportivo, sponsorizzazioni, somministrazione bevande e alimenti), se rese in concomitanza ad una manifestazione sportiva, fino ad un massimo di due eventi per anno e per un importo max di € 51.645 (art. 25, c. 2, della L.
  • Esenzione IRES per le attività sportive ed istituzionali svolte verso propri soci e tesserati dietro pagamenti di corrispettivi (art. 148 del TUIR c. 3 e Circolare Agenzia Entrate n.
  • Esenzione fiscale fino ad € 10.000 per anno delle indennità e diarie erogate a collaboratori per prestazioni sportive dilettantistiche (es. allenatori e istruttori), incluso premi in denaro e natura (art. 37 L.
  • Possibilità di detrazione dal reddito delle persone fisiche delle iscrizioni e abbonamenti pagati alle ASD per i figli minori (5 - 18 anni) fino ad € 210 annui per figlio (L 296/2006 c.

Certificazione medica

Tempo fa è stato scritto un articolo che invita a non trascurare l’assicurazione obbligatoria degli sportivi. La normativa sulla certificazione medica in ambito sportivo negli ultimi anni ha subito forti modifiche soprattutto a seguito del D.L. 158 del 13 settembre 2012 (il famoso Decreto Balduzzi), convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012 n.

Esistono diverse tipologie di certificati medici:

  1. certificato medico per attività sportiva agonistica;
  2. certificato medico per attività sportiva non agonistica;
  3. certificato medico per l’esercizio di attività ludico - motoria disciplinato dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013 e dall’art. 42 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in Legge 9 agosto 2013, n.

Il certificato medico agonistico può essere rilasciato soltanto dai medici specializzati in medicina dello sport secondo un protocollo nazionale definito dalla legge e che varia a seconda delle diverse discipline sportive. La certificazione è rilasciata dal proprio medico di medicina generale o pediatra, dal medico specialista in medicina dello sport, dai medici della Federazione Medico Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale, ha validità annuale dalla data di rilascio. Per l’esercizio di attività ludico motoria non è obbligatoria la certificazione medica, in quanto l’art. 42 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98) ha soppresso l’obbligo di certificazione precedentemente introdotto dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Non sono tenuti a certificazione di idoneità neppure i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico ed i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (es. N.B. I certificati possono essere rilasciati dai medici specialisti in medicina dello sport, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, limitatamente ai loro assistiti, su apposito modello predefinito. La certificazione per l’attività sportiva agonistica praticata da atleti disabili (CIP) è regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità 4 marzo 1993 e successive integrazioni legislative e dalle Linee Guida mediche del CIP, anche nell’identificazione della pratica agonistica di cui al D.M. Esclusi da certificazione i bimbi fino a 6 anni! Atleta agonista: se pratica attività ad un livello che la FSN, DSA, EPS di appartenenza abbia definito di alto agonismo ed impegno fisico. Sportivo non agonista: se l’attività a cui prende parte non rientra nell’agonismo. In questa categoria rientrano tutti coloro che prendono parte a corsi non finalizzati alla competizione, lo sport fatto a livello ricreativo, per il proprio piacere personale. Si rientra in questa categoria se si è tesserati a FSN, DSA, EPS. In questo caso è necessario il certificato “per attività NON agonistica”. Ludico-sportivo: in questa categoria rientrano tutte le persone che fanno sport per diletto e svago, senza essere tesserati ad alcun organismo o rientranti nella categoria “non praticanti”, se prevista dall’ente ai cui si è tesserati.

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Obblighi e responsabilità

In assenza di certificazione sportiva, l’associazione non può ammettere il socio alle attività sportive, né livello agonistico né a livello non agonistico. Il certificato è un obbligo di legge e in caso di assenza e evento avverso si possono aprire responsabilità civili e/o penali in capo al Presidente e tutta la dirigenza dell’associazione sportiva. Questo aspetto dovrebbe mettere paura a tutti: in caso di incidente, in gara o allenamento e addirittura nel ruolo di mero accompagnatore, l’infortunio grave, l’incidente invalidante, la morte dell’atleta produrrebbero una grave responsabilità della dirigenza!

Le norme sulla certificazione medica in ambito sportivo sono a carattere “istantaneo”: finché non avviene nessun malessere, incidente, evento avverso durante la pratica di una attività sportiva, la mancanza della certificazione non comporta nulla. Sulla c.d. prova da sforzo non ci sono molti dubbi. Per gli altri certificati la chiarezza è mancata, tant’è che alcuni medici fanno fatica a districarsi nei repentini cambi di regole: l’introduzione del Decreto Balduzzi ha avviato una stretta sulla certificazione per l’attività sportiva, ed insieme alle successive modificazioni ha dato un nuovo assetto all’intero panorama dei certificati medici. Successivamente, con il decreto PA del 31 agosto 2013 e le Circolari del Ministero della Salute n. 4608 e 4609 del novembre 2013, il Legislatore ha stabilito che per il rilascio dei certificati per l’attività sportiva non agonistica i medici o i pediatri abbiano possibilità di scegliere, dopo anamnesi e visita, quando siano necessari ulteriori analisi quali l’elettrocardiogramma a riposo.

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